La Direzione lavori espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori per conto del Committente, che prima dell’inizio dei lavori, individua la figura del Direttore dei Lavori ed, eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla complessità dell’intervento, uno o più assistenti del Direttore Lavori e Direttori Lavori Operativi (DLO) per specifiche opere. (Per esempio DLO alle Strutture, agli Impianti, al Verde, alle Opere di mitigazione ambientale, ecc.). Il ruolo di Direttore Lavori può comprendere anche quello di Responsabile dei lavori per la sicurezza.
La figura del Direttore dei Lavori è obbligatoria per gli interventi edilizi subordinati ad un titolo edilizio o per quelli che richiedono dichiarazioni di asseverazione dei lavori, nel rispetto dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle opere strutturali interessate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Il Direttore dei Lavori risponde del suo operato al committente di cui deve fare gli interessi durante l’appalto, facendo rispettare all’appaltatore le disposizioni di contratto e impartendo le necessarie istruzioni tecniche per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni del capitolato speciale d’appalto.
Il ruolo del Direttore dei Lavori si concretizza nell’alta sorveglianza delle opere, che pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere, implica il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l’obbligo di verificare – attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi – se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati oppure se si sono arrecati danni a terzi per condotta negligente.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a: